CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA – LUSSEMBURGO 23 APRILE 2020
Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un’influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro
In un simile caso, il diritto nazionale può prevedere che un’associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile
Nella sentenza Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C507/18), pronunciata il 23 aprile 2020, la Corte ha giudicato che dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva, secondo le quali tale persona mai assumerebbe o si avvarrebbe, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale rientrano nell’ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/78 (in prosieguo: la «direttiva “antidiscriminazioni”»), e più precisamente della nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e ciò anche se, al momento del rilascio di tali dichiarazioni, non fosse in corso o programmata alcuna procedura di selezione di personale, purché, tuttavia, il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.